In che maniera il sistema della fattura elettronica può essere inserito nella gestione del reverse charge? In genere le operazioni che sono eseguite da soggetti italiani passivi con altri UE o extra UE possono far ricadere degli obblighi IVA, a meno che non vi sia una bolletta doganale documentata o la fattura sia stata emessa a soggetti domiciliati fuori dall’UE con l’utilizzo del sistema Otello.
Questo sarebbe l’unico mezzo che si ha a disposizione per avere un visto doganale e la dicitura tax free che permette lo sgravio diretto o il rimborso IVA. Un argomento alquanto insidioso su cui si possono avere chiarimenti collegandosi al sito fatturapro.click.
Fattura elettronica: gli adempimenti per le operazioni UE ed extra UE
Gli adempimenti a cui occorre far fronte nel caso in cui vi siano cessioni di beni o prestazioni di servizi sono i seguenti:
- se l’operazione di vendita avviene nei confronti di soggetto UE/estero, è obbligatorio emettere fattura elettronica: essa deve essere inviata entro 12 giorni dallo scambio p entro 15 del mese successivo, a seconda anche dell’accordo che intercorre tra le parti;
- se si acquista da un fornitore soggetto UE/estero si dovrà ricevere il cartaceo dal paese straniero, documento che deve essere emesso entro il 15 del mese successivo allo scambio.
I documenti riguardanti scambio di questo genere dovranno inoltre contenere le seguenti indicazioni:
- dati di cedente e prestarto;
- dati del soggetto passivo italiano che emetterà autofattura in caso di servizi o integrerà la fattura nel caso di acquisto dei beni:
- numero del documento;
- data di emissione del documento;
- descrizione con gli estremi della fattura estera e data di emissione della stessa;
- imponibile, con aliquota IVA o imposta, a seconda del bene o del servizio che si andrà ad acquistare.
A tal proposito, per tutti coloro che avessero bisogno di chiarimenti specifici è sempre possibile leggere la guida alla compilazione delle fatture elettroniche che è stata messa a disposizione dei contribuenti proprio dall’Agenzia delle Entrate.
Essa offrirà un quadro dettagliato a riguardo, corredato da una serie di codici nel caso in cui il soggetto con cui avviene lo scambio sia esente da aliquote di imposta.
Reverse charge interno/esterno
Quello che serve per le operazioni che abbiamo descritto precedentemente è un reverse charge esterno. Ricordiamo a tal proposito che il reverse charge è una modalità di gestione dell’IVA che prevede che sia l’acquirente a procedere con il versamento dell’IVA.
Un sistema, anche questo, pensato per contrastare l’evasione fiscale.
Peccato che il sistema economico italiano preveda l’obbligo di un reverse charge interno, quindi l’inversione contabile alle transazioni tra operatori del territorio italiano che hanno come oggetto dei beni o servizi fonte di una possibile evasione fiscale.
Le attività che, in effetti, sembrano essere più soggette a questo sono: servizi di pulizie, subappalti edili, cessione di fabbricati, compravendita oro, rottami e materiali elettronici. Per tali soggetti economici il legislatore ha previsto che l’IVA risulti dovuta al medesimo soggetto facultato all’esercizio della detrazione di imposta.
Proprio per questa tipologia di operazione il cessionario nazionale andrà ad emettere una fattura in formato elettronico con codice tipo documento TD01 senza addebito IVA e con sottocodice che può essere uno da N6.1 a N6.9. A fronte di tale documento il committente, invece, sarà tenuto ad emettere un’autofattura per l’integrazione dell’IVA dovuta, attenendosi all’aliquota vigente con codice tipo documento TD16, la quale, gli verrà automaticamente recapitata dal Sistema di Interscambio.
Procedendo in questa maniera lo stesso soggetto allo stesso tempo risulterà essere sia debitore dell’imposta che avente diritto alla detrazione della stessa, a meno che non vi siano limitazioni derivanti da pro-rata.
Le sanzioni
L’art.11 co.2-quater del DLgs. 18.11.1997 n. 471, prevede che «Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili...»
Tale sanzione è prevista nel caso in cui vi sia un’omissione nell’emissione della fattura integrativa o l’autofattura. Ad ogni modo se si provvede all’invio del documento entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione verrà dimezzata e avrà un limite massimo di 200 euro.
Provvedimenti adottati sempre per contrastare la tanto odiata evasione fiscale.